La delibera n. 20/2019 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sta allarmando funzionari, amministratori e revisori poichè i giudici contabili sostengono, ai fini del ricorso a nuovo debito, la permanenza dell'obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo. A dare voce ai Comuni anche la lettera inviata dall'Anci al Mef, per chiedere un incontro chiarificatore sugli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e finanziaria poiché le ripercussioni sugli investimenti sarebbero pesanti. La Legge n. 145/2018 ha stabilito, in attuazione delle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte costituzionale, che le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le Province e i Comuni debbano utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dell'armonizzazione contabile. Secondo questa impostazione, gli enti sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'equilibrio di bilancio considera, invece, oltre agli impegni e agli accertamenti di competenza, anche gli accantonamenti effettuati nell'esercizio in corso. Poiché con la Legge di bilancio 2019 è cessato l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica, le regole per assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebbero riconducibili alle sole disposizioni ordinamentali previste dal Tuel. Secondo la delibera n. 20/2019 delle Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitarsi devono ancora osservare le prescrizioni dell'art. 10 della L. n. 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di competenza non negativo. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo, in termini di competenza fra le entrate e spese finali, sarebbe ancora utilizzabile ai fini della verifica della capacità di indebitamento degli enti. Inoltre, la L. n. 243/2012 chiede, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo indicato all'art. 9, co. 1, da parte del complesso degli enti territoriali della regione interessata ma, in assenza di intese regionali o nazionali che permettano all'ente di acquisire "spazi finanziari", l'onere del pareggio ricade per intero sul singolo ente territoriale e su tutti gli altri enti territoriali della regione. In questo complesso scenario, il limite al ricorso all'indebitamento risulta attenuato dalla possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento nel medesimo esercizio a copertura di spese di investimento. Quindi, se il debito è contratto e utilizzato nell'anno, è assoggettato al doppio binario mentre, se transita in avanzo, il suo utilizzo è libero.
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